La gestione dei rifiuti verdi e da giardinaggio è un elemento centrale per la tutela dell’ambiente e la promozione di un’economia circolare. Questi rifiuti, derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, se gestiti correttamente, possono trasformarsi in una risorsa preziosa per il compostaggio e la produzione di ammendanti per l’agricoltura.
Tuttavia, una gestione inadeguata può comportare impatti negativi sugli ecosistemi ma anche sulla salute pubblica. La normativa italiana, in linea con le direttive europee, disciplina in modo specifico questa tipologia di rifiuti, definendo responsabilità, procedure e sanzioni.
Per comprendere pienamente la normativa, è fondamentale definire cosa si intende per rifiuti verdi e da giardinaggio. Cone questo termine si indica una vasta gamma di materiali organici biodegradabili provenienti dalla manutenzione di giardini, parchi, aree verdi pubbliche e private, nonché da attività agricole e forestali. Nello specifico, possono comprendere:
Dal punto di vista della classificazione, i rifiuti verdi e da giardinaggio rientrano nella categoria dei rifiuti urbani (CER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili) quando prodotti da utenze domestiche e nella categoria dei rifiuti speciali (a seconda della specifica origine e attività) quando generati da attività professionali come imprese di giardinaggio, agricoltura o silvicoltura. Questa distinzione è importante in quanto comporta diverse modalità di gestione e responsabilità.
Il quadro normativo italiano in materia è principalmente delineato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Nel decreto si stabiliscono i principi fondamentali di gestione rifiuti, inclusi quelli verdi e da giardinaggio.
In particolare, nell’articolo 183 si definiscono le diverse categorie di rifiuti, inclusi i rifiuti urbani e speciali, e fornisce una cornice generale per la loro gestione, mentre la Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati) contiene le disposizioni specifiche relative alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, nell’articolo 182 si evidenziano i principi di gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero rispetto allo smaltimento.
Oltre al Testo Unico Ambientale, altre normative e disposizioni regionali e locali possono integrare e specificare le modalità di gestione dei rifiuti verdi e da giardinaggio, ordinanze comunali e regolamenti ad hoc.
La normativa attribuisce specifiche responsabilità ai produttori di rifiuti verdi, siano essi privati cittadini o aziende.
In generale, i produttori sono tenuti a effettuare la corretta separazione dei rifiuti verdi da altre frazioni di rifiuti (indifferenziato, carta, plastica, vetro, metallo) e la raccolta deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Comune, come porta a porta, centri di raccolta o isole ecologiche, sistemi di compostaggio domestico (se consentito).
Ovviamente, è fatto divieto l’abbandono dei rifiuti in luoghi non autorizzati e tale comportamento è soggetto a sanzioni.
Per le utenze non domestiche (come imprese di giardinaggio), la gestione dei rifiuti verdi è spesso assimilata alla gestione dei rifiuti speciali.
Le aziende sono generalmente obbligate a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti e ad affidare il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti a ditte autorizzate, compilando il FIR (formulario di identificazione del rifiuto) per ogni trasporto.
La normativa promuove diverse modalità di gestione per i rifiuti verdi e da giardinaggio, privilegiando il recupero e il riciclaggio.
Possiamo citare il compostaggio, un processo biologico controllato che trasforma i rifiuti organici, inclusi quelli verdi, in compost, un ammendante naturale per il terreno. Una pratica che viene incentivata sia a livello domestico che collettivo, così come la realizzazione di impianti di compostaggio industriale.
Ovviamente, la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti è fondamentale per avviarli al compostaggio o ad altri processi di recupero. I Comuni sono tenuti ad organizzare sistemi di raccolta specifici per questa frazione di rifiuto.
In alcuni casi, se opportunamente trattati, possono essere utilizzati come pacciamatura o per migliorare la struttura del suolo in agricoltura e silvicoltura, mentre attraverso processi di digestione anaerobica i rifiuti organici, inclusi quelli verdi, possono essere utilizzati per produrre biogas, fonte di energia rinnovabile.
Come detto in precedenza, la normativa prevede sanzioni per la gestione non conforme dei rifiuti verdi e da giardinaggio. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità dell’infrazione e della tipologia di soggetto (privato cittadino o azienda) e possono essere suddivise in amministrative pecuniarie, ovvero multe di importo variabile a seconda della violazione, e penali, comminate nei casi più gravi di condotta illecita da parte di aziende.
Le ordinanze comunali spesso specificano le sanzioni per comportamenti non conformi alle disposizioni locali in materia di gestione dei rifiuti verdi, come il mancato rispetto dei calendari di raccolta o il conferimento improprio.
In questo contesto, come intuibile, le istituzioni ricoprono un ruolo fondamentale. Le Regioni si occupano infatti della pianificazione e nella regolamentazione della gestione dei rifiuti, inclusi quelli verdi, definendo i piani regionali, che stabiliscono gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero, nonché le infrastrutture necessarie.
D’altra parte, i Comuni sono responsabili dell’organizzazione e della gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, inclusi i rifiuti verdi, sul proprio territorio. Essi definiscono le modalità di raccolta, i calendari, i centri di raccolta e promuovono iniziative di compostaggio domestico e di comunità. Attraverso le proprie ordinanze e regolamenti, possono specificare ulteriormente le disposizioni normative nazionali e regionali, adattandole alle specificità del proprio territorio.